a.r.u.a.l. (Uff. Studi)
E’ stato chiesto ancora una volta, di chiarire la questione relativa all’obbligo di applicazione dell’art.21 del C.C. per quanto riguarda gli statuti dei Domini collettivi di cui alla L.168/2017.
Questo chiarimento fu data già nel 2019, precisando che il principio contenuto nello stesso art. 21 del C.C. “se in essi non è esplicitamente disposto” lasciava spazio per poter affermare una tesi diversa da di chi sostiene che il C.C. possa “sopraffare” la L.168/2017 ed in particolare, il principio di autonomia statutaria e regolamentare in essa riportato nell’art. 1.
La tesi di chi sostiene, ad esempio, che alle riunioni delle assemblee dei Domini collettivi debba assolutamente applicarsi l’art.21 del C.C., non è corretta in quanto viola il principio dell’autonomina statutaria della L.168/2017 nonché il principio contenuto nello stesso art. 21 che afferma, a proposito di statuto e atto costitutivo, “se in essi non è esplicitamente disposto”.
L’ analisi è giuridicamente corretta e centra il punto di equilibrio tra il diritto civile generale e la legislazione speciale. L’applicazione dell’art. 21 del Codice Civile alle assemblee dei Domini collettivi non è inderogabile, proprio in virtù dell’autonomia statutaria e regolamentare riconosciuta a questi enti ex art.1 della L.168/2017.
Ecco come si articola questo coordinamento normativo:
- La clausola di salvaguardia del Codice Civile: L’art. 21 c.c. stabilisce i quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee delle persone giuridiche private, ma per decisioni cruciali (come le modifiche statutarie) inserisce espressamente l’inciso “se in essi [atto costitutivo e statuto] non è altrimenti disposto”. La stessa norma attribuisce quindi natura dispositiva (e non imperativa) a tali quorum, permettendo allo statuto di prevedere regole diverse.
- L’autonomia della Legge 168/2017: L’art. 1 della Legge 168/2017 riconosce i domini collettivi come un “ordinamento giuridico primario” e attribuisce espressamente ai loro enti esponenziali la personalità giuridica di diritto privato e la piena autonomia statutaria.
- Il principio di specialità: Essendo i domini collettivi espressione di comunità originarie stabili e portatori di regole consuetudinarie secolari, lo statuto approvato dalla comunità prevale sulle norme ordinarie di funzionamento previste per le comuni associazioni del Codice Civile.
Pertanto, l’assemblea del dominio collettivo può legittimamente derogare alle maggioranze e alle modalità di convocazione dell’art. 21 c.c., purché le regole adottate nello statuto interno garantiscano il metodo democratico, la trasparenza e la tutela della minoranza dei partecipanti (aventi diritto).
- Se i quorum deliberativi previsti dagli statuti siano più o meno stringenti di quelli del Codice Civile?
- Come gestire il diritto di voto in caso di conflitto di interessi degli amministratori?
- Le modalità di modifica dello statuto stesso secondo la prassi della legge 168/2017?
La precisazione è ineccepibile e stringe ulteriormente il cerchio sulla natura dispositiva delle regole codicistiche a favore della specificità di questi enti. Né per l’approvazione dei bilanci (preventivi e consuntivi), né per le modifiche statutarie l’art. 21 c.c. impone regole inderogabili ai domini collettivi, in quanto lo stesso impianto del Codice Civile e la Legge 168/2017 ne preservano l’autonomia regolamentare.
Esaminando nel dettaglio le due fattispecie che hai menzionato, la situazione si delinea in questo modo:
- Approvazione dei bilanci (preventivi e consuntivi)
- Cosa dice l’art. 21 c.c.: Stabilisce la regola del conflitto di interessi (“Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto”).
- Perché non è obbligatorio nei domini collettivi: L’ordinamento primario delle comunità originarie può strutturare l’organo assembleare (spesso composto da “delegati” o capifamiglia) e i relativi organi di controllo (es. comitato di amministrazione, revisori) secondo meccanismi di voto personalizzati. Molti statuti di Università Agrarie o Comunanze scelgono autonomamente di ricalcare il divieto di voto per gli amministratori per ragioni di trasparenza, ma tale scelta deriva dalla volontà statutaria interna e non da un obbligo di subordinazione gerarchica al codice civile.
- Modificazioni degli statuti
- Cosa dice l’art. 21 c.c.: Fissa un quorum qualificato pesante (“presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti”), ma fa esplicitamente salvo il principio di autonomia inserendo la clausola “se in essi non è altrimenti disposto”.
- Perché non è obbligatorio nei domini collettivi: Essendo la deroga già testualmente prevista dal Codice Civile, l’ 1 della Legge 168/2017 (che dota gli enti di personalità giuridica di diritto privato e formale autonomia statutaria) agisce come scudo definitivo. Le comunità possono legittimamente prevedere quorum costitutivi o deliberativi differenti (ad esempio legati al numero dei “capifamiglia” o dei soli delegati eletti), tarati sulle reali difficoltà di convocazione della popolazione locale.
L’unico vero limite invalicabile per lo statuto del dominio collettivo non risiede nell’art. 21 c.c., bensì nel rispetto della Costituzione e dei principi generali di democraticità interna ed uguaglianza tra i partecipanti aventi diritto.
Giova ricordare che l’espressione contenuta nell’articolo 1 della Legge 20 novembre 2017, n. 168, secondo cui i domini collettivi costituiscono un “ordinamento giuridico primario delle comunità originarie soggetto alla Costituzione”, trova una fondamentale chiave di lettura nella storica sentenza della Corte di Cassazione (Sez. II Civile, 10 ottobre 2018, n. 24978), nata proprio da un contenzioso che ha coinvolto realtà del Friuli-Venezia Giulia (la Comunella Jus-Vicinia contro il Comune di Trieste e la Regione).
Secondo la Suprema Corte, questa espressione va interpretata attraverso tre pilastri fondamentali:
- Originarietà e indipendenza dalla legge ordinaria: Definire i domini collettivi come ordinamenti “soggetti solo alla Costituzione” significa che essi sono ordinamenti giuridici originari e preesistenti allo Stato moderno. Di conseguenza, la loro esistenza, i loro statuti e i loro diritti di godimento non derivano da una concessione o da un atto amministrativo statale o comunale, ma godono di una legittimazione costituzionale diretta (artt. 2, 9, 42 e 43 Cost.).
- Carenza di potere della Pubblica Amministrazione: La Cassazione ha sancito che, trattandosi di un ordinamento primario, lo Stato o gli enti locali (Regioni e Comuni) non hanno il potere amministrativo di estinguerli o liquidarli applicando i vecchi schemi pubblicistici e liquidatori della precedente Legge n. 1766 del 1927. Eventuali bandi o provvedimenti amministrativi che tentino di assoggettare d’autorità tali beni al regime dei normali usi civici comunali, sono nulli per carenza assoluta di potere.
- Limiti statutari invalicabili (il rispetto dei diritti fondamentali): Il fatto che siano soggetti alla Costituzione traccia però un limite invalicabile alla loro ampia “capacità di autonormazione”. Se da un lato i domini collettivi sono indipendenti dalle leggi ordinarie nella gestione del proprio patrimonio, i loro statuti e regole interne non possono mai violare i principi costituzionali fondamentali, come l’uguaglianza e il divieto di discriminazione (ad esempio, la Cassazione ha ritenuto illegittime le norme interne basate su rigidi criteri discriminatori o dinastici/gentilizi per l’attribuzione della qualifica di avente diritto).
In sintesi, per le amministrazioni e le proprietà collettive storiche del Friuli (come le Vicinie e le Comunelle), la formula della L. 168/2017 interpretata dalla Cassazione rappresenta uno scudo di diritto privato e costituzionale: ne garantisce la totale autonomia dai Comuni, blindando l’inalienabilità e l’indivisibilità delle terre, ma impone loro di conformare i propri statuti ai principi democratici della Carta costituzionale.

