ordinanza 197 del 15-09-2025_impaginata (1)
Il Giudice Commissario agli Usi Civici del Lazio, Umbria e Toscana con l’Ordinanza n. 197 del 15 -09-2025 ha sollevato dubbi di incostituzionalità dell’art.54-bis del D.Lgs 1-08-2003 n. 25-Codice delle comunicazioni il quale, in sostanza prevede che le imprese possano realizzare impianti e strutture ed opere del 5G , reti elettrice ecc. ed opere di compendio su terreni gravati da diritti di us civico, senza applicare l’art.12 della L.1766/1927 il tutto in violazione di norme costituzionali tra cui gli artt. 9 – 24 e 41 della Costituzione. Oltre alla violazione costituzionale, aggiungo che le procedure introdotte dalle normative impugnate, violano anche un’altra norma non secondaria: IL GIUSTO RISTORO. Infatti in più sentenze la SUprema Corte di Cassazione ha stabilito che i diritti di uso civico su terreni collettivi debbano essere liquidati secondo il loro valore attuale e non come la norma impugnata stabilisce, “secondo le disponibilità economiche della stazione appaltante” . Ora vedremo la Corte costituzionale cosa ne penserà dei rilievi sollevati dal Giudice Commissario del Lazio. C’è però da far rilevare un altro aspetto della problematica.Ancora una volta ciò che da il via a questa presunta procedura di incostituzionalità, nasce da un provvedimento avviato dall’Università Agraria di Valmontone che, in passato e da ultimo, ha visto far dichiarare incostituzionale anche l’art. 8 della L.R. Lazio n.1/1986 . La linea creativa dell’amministrazione di quella Università Agraria ha prodotto non pochi danni agli interessi della popolazione valmontonese , danni pagati dall’ente agrario senza che NESSUNO tra gli amministratori di quell’ente sia stato MAI chiamato a risarcire del danno economico provocato. Gente portata a fare affari ma affari di chi? Non certo dell’ente che hanno amministrato e che amministrano.
